Collocamento transfrontaliero di un minore, compresa la famiglia affidataria

Un minore può avere bisogno di una nuova famiglia in quanto orfano o con genitori risultati inidonei a prendersene cura. L'espressione "famiglia affidataria" può inoltre essere definita in modi diversi nei paesi dell'UE.

Tutti i tipi di collocamento di un minore presso una famiglia affidataria con una o più persone o presso un istituto (orfanotrofio, casa famiglia) in un altro paese dell'UE rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento Bruxelles II bis.

Un giudice o un'autorità che prevede di collocare un minore presso una famiglia affidataria o un istituto in un altro paese dell'UE deve consultare le autorità di tale paese prima di ordinare il collocamento. Per decidere quale tipo di consulenza sia necessario, il regolamento rinvia alla legislazione nazionale:

  • se tale affidamento richiede l'intervento dell'autorità pubblica dello Stato ove viene collocato il minore (nel caso in cui quindi fosse considerato un caso interno), è necessario ottenere il consenso delle autorità dello Stato destinatario per un collocamento transfrontaliero analogo prima di ordinare tale collocamento.
  • Se non è richiesto l'intervento dell'autorità pubblica in un caso nazionale analogo nello Stato in cui viene affidato il minore, allora le autorità devono solamente essere informate di tale collocamento.

L'ordinamento nazionale e le procedure di ciascun paese dell'UE definiscono l'espressione "famiglia affidataria", in particolare se interessa i parenti.

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Ultimo aggiornamento: 15/04/2020

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