Confisca a livello internazionale
A livello internazionale esistono numerosi strumenti che promuovono il ricorso alla confisca dei proventi di reato. Una tappa fondamentale in tal senso è stata la Convenzione di Strasburgo del 1990 ratificata da tutti e 27 gli Stati membri dell'UE, che promuove la cooperazione internazionale per l'identificazione, il rintracciamento, il congelamento e la confisca dei proventi di attività illecite, ed è oggi integrata e aggiornata dalla Seconda Convenzione di Strasburgo.
Confisca nell'Unione europea
L'Unione europea ha proclamato da tempo l'importanza della confisca dei proventi di reato. Negli ultimi anni sono stati adottati numerosi strumenti legislativi per garantire un approccio comune della confisca all'interno dell'UE. L'Unione si concentra attualmente sulla corretta applicazione di tali strumenti a livello nazionale.
- La decisione quadro del Consiglio sul congelamento e la confisca dei proventi di reato è stata adottata nel 2001 con l'obiettivo di garantire un approccio minimo comune degli Stati membri relativamente ai reati per i quali deve essere disposta la confisca. La regola generale prevede che se un reato è punibile con una pena detentiva di termine massimo superiore a un anno, la legge nazionale deve ammettere la possibilità di ordinare la confisca dei proventi derivanti da tale reato. Gli Stati membri sono tenuti a disporre di un sistema di pene sostitutive per il valore in causa. Alle richieste provenienti da altri Stati membri deve essere attribuita la stessa priorità degli ordini di confisca disposti a livello nazionale.
- La decisione quadro sulla confisca del 2005 mira a garantire un ulteriore ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia di confisca penale.
- La decisione quadro sul mutuo riconoscimento delle decisioni di confisca detta le norme in base alle quali le autorità giudiziarie di uno Stato membro riconoscono ed eseguono nel territorio di quello Stato una decisione di confisca emessa dalle autorità giudiziarie competenti di un altro Stato membro. Il valore dei beni confiscati sarà diviso equamente tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione.
- La decisione di confisca è spesso preceduta dal congelamento dei beni. Per consentire alle autorità giudiziarie competenti di sequestrare la proprietà su istanza delle autorità giudiziarie di un altro Stato membro è stata adottata nel 2003 la decisione quadro sul blocco dei beni e il sequestro probatorio (v. anche la sezione blocco dei beni e sequestro probatorio).
- Per rendere effettiva la cooperazione tra le autorità giudiziarie, la decisione del Consiglio sugli uffici per il recupero dei beni mira a rafforzare la cooperazione informale tra i punti di contatto degli Stati membri che operano per l'identificazione, il reperimento e il recupero dei proventi di reato nell'ambito della rete CARIN. Questa decisione impone agli Stati membri di istituire o designare "uffici per il recupero dei beni" incaricati di agevolare la cooperazione effettiva e lo scambio di informazioni nel settore.
- Nel 2014 è stata adottata una Direttiva per facilitare la confisca dei proventi di attività criminali organizzate e pericolose. La Direttiva intende facilitare le regole vigenti e colmare importanti lacune di cui si avvantaggiano le organizzazioni criminali. Essa rafforzerà i poteri degli Stati membri di confiscare beni trasferiti a terzi, faciliterà la confisca di proventi di reato anche quando l'indagato si sia dato alla fuga e garantirà che le autorità competenti possano sottoporre a congelamento temporaneo i beni che rischiano altrimenti di scomparire.
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